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"Roi. La Fondazione demolita" denuncia e a Luca Zaia chiediamo bilanci e dati della Roi dal 2009 in poi: è la Regione del Veneto infatti a esercitare 'le funzioni di controllo e vigilanza' di cui all’art. 25 del Codice Civile

Di Giovanni Coviello (Direttore responsabile VicenzaPiù) Domenica 28 Maggio 2017 alle 20:01 | 0 commenti

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Pubblicato il 26 maggio alle 23.31, aggiornato il 28 maggio alle 20.01. «Nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, istituito con deliberazione della Giunta Regionale nr. 112 del 19 gennaio 2001 (pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 6.03.2001), sono iscritti, con l'attribuzione di un numero d'ordine progressivo, gli Enti privati (Associazioni, Fondazioni, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza depubblicizzate, Regole, ecc.) cui sia stata attribuita la personalità giuridica di diritto privato, che operino nelle materie attribuite alla competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscano nell'ambito della Regione Veneto»: così, per legge, è scritto nel Registro della Regione Veneto che al n. 333 delle 833 tra Associazioni, Regole e Fondazioni di competenza, di cui alcune in via di cancellazione, annovera la "Fondazione Giusepe Roi" con sede a Vicenza in Contrà S. Marco 37, iscritta al tribunale di Vicenza al n. 89 con C.F. 95021110242 e riconosciuta il 3 novembre 1988.

Il secondo libro dossier della nostra collana Vicenza Papers, "Roi. La Fondazione sbancata", racconta e documenta quanto noto, non tutto, della sua malagestio fino ad oggi e dal 2009, anno della morte del suo fondatore marchese Giuseppe Roi, che aveva voluto l'omonima Fondazione perchè dedicasse le sue ingenti risorse (circa 100 milioni di attuali euro tra patrimonio immobiliare, 70 mln, e mobiliare, circa 30) esclusivamente al Chiericati in quanto Museo civico di Vicenza. Alla guida della Roi nel 2009 era subentrato un Cda con Gianni Zonin autodesignatosi alla presidenza tra i tre membri di nomina per statuto della Banca Popolare di Vicenza, da lui steso presieduta.

Nel nostro libri di atti ufficiali ne pubblichiamo più d'uno, dalla denuncia nei nsotri confronti per un milione di euro di danni per aver rivelato il malfatto, ripetiamo "una parte" e non tutto, fino all'acquisto/sottoscrizione, fuori e contro statuto, di decine di milioni di euro di azioni sempre della BPVi e a quello per 2.5 milioni dell'ex Cinema Corso, abbandonato.

Pubblichiamo anche lo statuto "stuprato" per anni da quel 2009 e che è l'unico documento fornito dalla Regione Veneto, non senza resistenze da quello che ci è stato riferito, a chi aveva diritto a chiederlo, la nipote di Boso Roi, Barbara Ceschi a Santa Croce.

Ci ripromettiamo, quindi, di chiedere a stretto giro alla Regione Veneto, presso la quale per legge sono depositati e dalla quale devono essere controlalti vari atti delle Fondazioni, quanto riteniamo necessario per la nostra difesa legale (siamo a nostro parere titolati a farlo) ma anche ai cittadini per valutare l'operato degli organi amministrativi da. 2009 e soprattutto a chi del nuovo Cda valuterà e approverà il biancio 2016 che però nasce dalle chiusure dei bilanci precedenti, in cui ci sono dati, diciamo, poco chiari come risulta nel nostro libro e come ha confermato anche il dr. Andrea Valmarama, neo vice presidente della Fondazione, quando ha detto fin dall'inizio e poi confermato a noi su fatti specifici su cui lo abbiamo interrogato: "non mi è mai successo di trovare in un ente di cui avrei dovuto occuparmi solo pacchi di articoli di stampa e ben pochi documenti contabili...".

In attesa di formulare la nostre richieste specifiche, che ci auguriamo siano precedute da quelle di Consiglieri regionali interessati all'onestà delle Fondazioni in modo che il buio che avvolge una di queste, la Roi, non oscuri i comportamenti virtuosi delle altre, ci piacerebbe tanto, usiamo un desiderio eufemistico, che il presidente Luca Zaia e chi di dovere, senza l'opposizione della Fondazione, che parrebbe molto sospetta in questo caso, rendano pubblici i dati di bilancio, patrimoniali ed economci della Fondazione Roi e i controlli di legge obbligatori per la regione (e la Prefettura di Vicenza) perchè si capisca come e da chi dal 2009 sia stata demolita, perchè si prendano i relativi provvedimenti e affinchè sul futuro del Cda attuale e della Roi si accenda una luce che squarci le nebbie attuali.

A favore del governatore, per evitargli ricerche di obblighi, riportiamo qui il documento completo su Associazioni, Regole e Fondazioni presente sul sito della Regione (da leggere in particilare da pagina 24 a 26) e pubblichiamo di seguito il testo che, in quelle pagine, defisce la normativa di Vigilanza e Controllo sulle Fondazioni da parte delle autorità competenti (Prefettura o Regione), che esercitano "funzioni di controllo e di vigilanza sulle Fondazioni ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile" e che hanno compiti di verifica della corrispondenza delle attività svolte con quella statutarie e della gestione economica e patrimoniale...

 

Vigilanza e Controllo sulle Fondazioni

L'autorità competente (Prefettura o Regione) esercita funzioni di controllo e di vigilanza sulle Fondazioni ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.
In particolare provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; scioglie l'amministrazione e nomina un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
A differenza di quanto stabilito per le Associazioni, dove l'Assemblea degli associati può sciogliere l'Ente, l'organo amministrativo della Fondazione non può deliberare lo scioglimento, ma solo proporre l'estinzione della stessa all'autorità competente.
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, spetta, infatti, all'autorità competente dichiarare l'estinzione della Fondazione, dopo aver accertato, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile (cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, scopo raggiunto o divenuto impossibile).
Ai sensi dell'art. 28 del Codice Civile, anziché dichiarare l'estinzione della Fondazione, l'autorità competente può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
Ai sensi dell'art. 26 del Codice Civile, l'autorità competente può, altresì, disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, lavolontà del fondatore.

Vigilanza e Controllo sulle Fondazioni
(DGR. n.2078 del 7.12.2011)

La Regione del Veneto esercita le funzioni di controllo e vigilanza, di cui all'art. 25 del Codice Civile, sulle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, secondo le disposizioni dettate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011 e con successivi Decreti attuativi del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi. Tali provvedimenti, adottati in un'ottica di semplificazione amministrativa, sono consultabili nel sito internet: www.regione.veneto.it/web/enti-locali, Registro Regionale delle Persone Giuridiche - Enti Iscritti, Controlli sulle Fondazioni.
Le Fondazioni iscritte nel suddetto Registro, devono far pervenire, entro il 15 maggio di ogni anno, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da più dichiaranti, secondo il modello presente nel sito sopraindicato, sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (o dal Revisore Unico). La dichiarazione dovrà attestare la situazione economica e patrimoniale in essere, la corrispondenza dell'attività svolta e programmata alle finalità statutarie e la persistenza della stessa attività entro l'ambito territoriale regionale.
Nel caso in cui gli Enti non trasmettano la dichiarazione entro il termine indicato o la stessa sia incompleta o contenga elementi di criticità, verrà richiesto agli stessi di far pervenire, entro 30 giorni, una serie di documenti contabili (bilanci consuntivo e preventivo e relazioni correlate), sui quali effettuare un controllo approfondito.
Qualora, poi, gli Enti non forniscano alcuna documentazione o non rispettino quanto a loro prescritto, la Sezione potrà porre in essere i provvedimenti più opportuni sino alla revoca del riconoscimento giuridico o alla trasformazione o all'estinzione della Fondazione (artt.
26, 27 e 28 CC - art. 6 DPR. 361/2000), nei casi di maggiore criticità. Entro il 28 febbraio di ogni anno viene trasmessa, a cura della Sezione EE.LL., relazione al Presidente della Giunta Regionale sull'attività di vigilanza e controllo riferita all'anno precedente.


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