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Reclami servizi postali, il Garante impone 255 gg per avere una risposta...

Di Angela Mignano Sabato 20 Luglio 2013 alle 09:58 | 0 commenti

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Entro il 25 giugno gli enti,, pubblici o privati, che forniscono servizi postali hanno dovuto adeguare le proprie procedure in materia di gestione dei reclami e di conciliazione fissati dall'Autorita' Garante delle Comunicazioni (AGCOM) con Delibera 184/13/CONS. Sono interessati i reclami inerenti ritardi, danneggiamento (totale o parziale) e perdita di prodotti di corrispondenza come lettere, raccomandate, assicurate, pacchi.

Il riferimento sono le carte dei servizi di ciascun fornitore che devono definire i livelli di qualità del servizio stesso, gli indennizzi forfettari ottenibili in caso di mancato rispetto di detti livelli, e le modalità di presentazione del reclamo.
Di per sé, una buona cosa; peccato che vi siano condizioni d'uso che lo rendono di fatto inutilizzabile.
L'intervento dell'autorità garante può esser chiesto dopo aver obbligatoriamente tentato presso il fornitore del servizio postale una conciliazione eseguita localmente con l'eventuale supporto di un'associazione di consumatori.
A queste generiche disposizioni il maggior gestore di servizi postali si è gà adeguato. Poste Italiane, nel nuovo regolamento di conciliazione appena emanato, si è accordato con alcune associazioni di consumatori disponendo che lo svolgimento avvenga davanti a commissioni locali formate da membri delle Poste e di dette associazioni, a cui gli utenti devono pagare una quota di iscrizione che spesso è superiore al valore della contestazione. Inoltre: l'utente può essere sentito prima che si svolga la conciliazione ma questa è poi svolta privatamente, a porte chiuse. A prendere le decisioni sono quindi il gestore del servizio e l'associazione dei consumatori presente; l'utente ha unicamente la facoltà di non accettare l'accordo (il verbale di conciliazione) per prendere poi altre strade, compreso il reclamo all'Autoritaà Garante.
Appare evidente che questa conciliazione obbligatoria presso l'ente responsabile del disservizio è un bisticcio del buon senso, poiché si dà al controllato l'autorità di svolgere su se stesso la funzione di controllore.
Il Garante, proprio perchè tale, dovrebbe essere lui a garantire ed essere fruibile senza intermediari, assicurando velocità e gratuità delle procedure.
L' impressione, anche per alcune associazioni dei consumatori, è che questa "opportunità" sia solo un metodo per istituzionalizzare il disservizio, di fatto fiaccando la volontà di ricorso del malcapitato. A parte casi limite, i disservizi sono di piccolo valore economico, per cui non saranno in molti ad imbarcarsi in una procedura così farraginosa e costosa per cercare di avere ragione con una tempistica che può arrivare a 255 giorni secondo questi passi: reclamo al gestore che deve rispondere entro 45 gg , senza risposta soddisfacente, conciliazione presso il medesimo gestore che deve chiudere la conciliazione entro 60 gg, in mancanza di soddisfazione reclamo all'Agcom che deve concludere entro 150 gg.

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