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Verona, il sindaco Tosi: telecamere regolari anche al di fuori delle Ztl

Di Redazione VicenzaPiù Venerdi 8 Marzo 2013 alle 11:16 | 0 commenti

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Comune di Verona - Non è vero che le telecamere possono rilevare le infrazioni solo all'interno della ZTL: possono rilevarle anche al di fuori della ZTL purchè per tali rilevazioni e le conseguenti sanzioni vengano utilizzati dispositivi elettronici omologati dal Ministero delle Infrastrutture (e quelli del Comune di Verona lo sono).

Diversamente dalla ZTL (per la quale l'Amministrazione chiese ed ottenne regolare autorizzazione nel 2005), per l'impiego nelle corsie preferenziali riservate non è necessaria alcuna autorizzazione ministeriale. Le corsie riservate, pertanto - come accade in molte altre situazioni in Italia (Milano per esempio) e all'estero - possono essere protette da dispositivi elettronici omologati senza bisogno di ottenere alcuna autorizzazione all'esercizio. Una circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 aprile 2009 (esplicativa alla sentenza n. 25181 del 15/10/2008 della Corte di Cassazione Civile - la stessa cui si riferisce la sentenza del Tribunale Civile di Verona della settimana scorsa - relativa al quesito in ordine alla corretta interpretazione della disciplina applicabile al controllo automatico dei transiti in corsia preferenziale) afferma che: 1) la contestazione immediata della violazione non è necessaria nel caso in cui la rilevazione della circolazione sulle corsie riservate avvenga mediante rilievo con apparecchiature debitamente omologate. Tale disciplina è applicabile a tutte le corsie preferenziali, anche a quelle che non immettano in Z.T.L. 2) L'omologazione dei dispositivi per la rilevazione automatica dei transiti in Z.T.L. è pertanto valida ai fini della rilevazione automatica dei transiti in corsie riservate. 3) Non occorre alcuna autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per la rilevazione della circolazione sulle corsie riservate, salvo il caso in cui il controllo della corsia sia posto in corrispondenza del perimetro di una zona a traffico limitato. Solo in questo caso, poichè si tratta di un accesso alla Z.T.L., ancorché questo avvenga tramite una corsia riservata, è necessaria l'autorizzazione di questo Ministero ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 250/1999. È evidente, peraltro, che, ove ne ricorrano le condizioni, potrà essere contestata sia la violazione all'accesso alla Z.T.L. che il divieto di transito su corsia preferenziale, ai sensi dell'art. 7, comma 14 del C.d.S. Quindi, a Verona, tutto regolare: l'installazione dei varchi elettronici e il successivo uso sanzionatorio sono azioni già previste dal Ministero delle Infrastrutture che in diverse occasioni si è espresso nel merito. L'Amministrazione comunale farà quindi ricorso in Cassazione. Rimangono, però, alcune considerazioni da fare: com'è possibile che nel nostro Paese l'uso di immagini delle telecamere, anche private e non omologate, sia - giustamente - consentito per indagare e arrestare, anche a distanza di tempo, autori di reati nonostante non fossero presenti, al momento dell'effettuazione dei reati stessi, pubblici ufficiali in grado di intervenire e contestarli, mentre qualche magistrato possa ritenere che non sia possibile invece usare immagini di telecamere pubbliche omologate per rilevare e sanzionare violazioni palesemente compiute, accertate e documentate da prove televisive inconfutabili solo perché non è presente un agente della Polizia Municipale? Allora a che servirebbe la tecnologia se dovessi mettere tre vigili urbani al giorno a controllare le corsie preferenziali? Infine, tutti sanno che le strisce gialle (dentro o fuori la ZTL che siano) delimitano uno spazio stradale consentito al transito solo dei mezzi autorizzati, soprattutto a tutela della velocità commerciale dei mezzi di pubblico trasporto: l'essenziale è che il motociclista del caso vi sia transitato anche se non lo poteva fare e non il modo, peraltro legale, con cui è stato sanzionato. Un altro piccolo caso, non certo suscettibile di interpretazioni politiche di parte, che dimostra l'inutile cavillosità dei meccanismi del nostro sistema giuridico, senza voler per questo criticare i magistrati chiamati ad applicarlo e di quanto sia indifferibile una riforma. Non è possibile che per qualche contravvenzione stradale il contenzioso giuridico porti a tre gradi di giudizio, fino alla Cassazione. Qualcuno faccia i conti dello spreco di tempo, lavoro, energie e risorse richieste da questo caso in cui le violazioni sono palesi e documentate da immagini.

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