Raccomandate e assicurate: continuano ad essere esenti Iva
Domenica 31 Agosto 2014 alle 17:55 | 0 commenti
Sembra scongiurato il pericolo di veder aumentare il costo delle raccomandate e assicurate a causa dell'applicazione dell'Iva ordinaria al 22%. A seguito di alcuni annunci che sollevavano la questione interpretando la norma introdotta in sede di conversione in legge del decreto "competitività ", Poste Italiane ha chiarito, con una lettera al quotidiano "Italia Oggi" con la quale richiama la stessa normativa, che l'Iva non deve essere applicata perché raccomandate e assicurate fanno parte dei servizi universali offerti a condizioni e prezzi standard, non suscettibili di negoziazione individuale.
In effetti, chiarisce l'ADUC, Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
la normativa suddetta, che va a modificare la legge sull'IVA (Dpr 633/72), prevede, come deroga all'esenzione sui servizi postali universali, che dal 21/8/2014 l'Iva si applica sulle "prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente".
La questione non è nuova. Già nel 2013 l'autorità Antitrust (garante della concorrenza e del mercato) aveva ingiunto a Poste Italiane di applicare l'Iva sui servizi universali negoziati individualmente pur se allora la normativa non lo prevedeva, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia europea che consente di disapplicare una legge in presenza di comportamenti di imprese in contrasto con il divieto di abuso di posizione dominante.
Nel provvedimento veniva richiamata anche un'altra sentenza della stessa Corte che precisava che l'esenzione Iva non poteva riguardare servizi "le cui condizioni siano state negoziate individualmente".
In conclusione, la novità di oggi è che la normativa italiana si è adeguata ai dettami europei ma che per l'utente postale non cambia nulla, perché raccomandate, assicurate, posta ordinaria (ex prioritaria) e posta massiva sono servizi forniti a condizioni e prezzi standardizzati. Diverso il discorso nel caso in cui il prezzo degli stessi servizi fosse oggetto di contrattazione (per esempio tra un'azienda e le Poste): in tal caso l'iva al 22% andrebbe applicata.
Quanto sopra non cambia con la modifica del gestore del servizio postale. Riguarda quindi anche gli (scarsi) concorrenti di Poste Italiane.
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