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Mutui usurari? Come fare la verifica del proprio mutuo

Di Angela Mignano Sabato 20 Luglio 2013 alle 10:01 | 0 commenti

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Dopo il servizio "Quando le banche "sbagliano" della trasmissione tv Le Iene, andato in onda a giugno, in molti si sono chiesti se e come è possibile chiedere la restituzione degli interessi pagati alla banca. Nel servizio si fa riferimento alla sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013 della Suprema Corte di Cassazione in materia di mutui e in tema di interessi. Questa sentenza, sulla base della normativa vigente in materia, spiega che in tema di usura il momento rilevante è quello nel quale gli interessi sono promessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo.

Non solo,ma arriva anche ad affermare che, se contrattualmente viene pattuito un interesse di mora che supera il tasso usuraio in quel momento in vigore, vale il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1815 cod. Civ., che afferma: "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". La tesi è di grandissima rilevanza, e possiamo solo immaginarne le conseguenze sul piano giuridico ed economico se dovesse essere confermata. Si tratta di numeri importanti. Le banche conoscevano da tempo questo rischio e sono corse ai ripari introducendo delle clausole di salvaguardia nei contratti di mutuo del seguente tenore: "gli interessi di mora sono determinati nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo, maggiorato di ... Punti percentuali, fermo restando che la misura di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7/3/1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo". Questo genere di clausole è spesso presente già dal 2005, mentre per i mutui stipulati precedentemente, è molto alta la probabilità di trovare tassi di mora alla stipula superiori al tasso soglia, an che se questa possibilità non è esclusa per i mutui più recenti. È, quindi,necessario analizzarli caso per caso.
Questo può bastare ad avere diritto al rimborso degli interessi pagati? Occorre molta prudenza e distinguere fra la pattuizione di un tasso di mora superiore al tasso soglia e l'effettiva applicazione di tassi contrattualmente previsti in caso di mora superiori al tasso soglia usura fin dall'origine.
Nel primo caso si tratta di prendere atto che non solo il tasso d'interesse, ma anche il tasso di mora all'atto della stipula deve essere sempre e comunque sotto il tasso soglia. Qui è necessario ed auspicabile un intervento interpretativo delle autorità competenti che, a nostro avviso, non tarderà ad arrivare qualora i tribunali venissero inondati di cause su questo argomento. Naturalmente chi ha tempo e denaro può procedere per i tre gradi di giudizio, con tutto ciò che ne consegue (avvocato, perizie, ctu, ctp). È molto rischiosa l'idea di intraprendere un'azione legale in questi casi, perché una sentenza di cassazione pur essendo importante non fa legge, e bisogna vedere se e come verrà eventualmente confermata questa prima interpretazione. Nel secondo caso, cioè quanto i tassi mora sono stati effettivamente applicati, è chiaro che questa sentenza dà un elemento di maggiore forza al mutuatario inadempiente che si trova in gravi difficoltà ed è aggredito dalla banca.
Fare una verifica approssimativa del superamento del tasso soglia è relativamente semplice ma spesso occorre un professionista a supporto.. Si tratta di leggere con attenzione il contratto di mutuo ed il capitolato delle condizioni generali. In primo luogo bisogna verificare che non vi siano clausole simili a quelle che abbiamo sopra riportato con la quale la banca limita in ogni caso il tasso massimo a quello soglia.
Se non vi sono clausole di quel tipo è sufficiente fare la somma fra il tasso previsto contrattualmente al momento della stipula del contratto ed il tasso di mora confrontando il tasso così ottenuto con quello di soglia pubblicato sul sito della Banca d'Italia per il periodo corrispondente alla stipula del mutuo.
Facciamo un esempio. Ipotizziamo un mutuo a tasso fisso stipulato ad Agosto del 2003 al tasso del 5%. Il mutuo prevede che in caso di mora si applichi una maggiorazione al suddetto tasso del 2%. I tassi soglia pubblicati dalla banca d'Italia per il periodo 1 Luglio 2003 - 30 Settembre 2003 prevedono per i mutui ipotecari il tasso soglia del 6,8%. Quindi, in questo caso ipotetico, se non vi fossero clausole di salvaguardia il mutuo ricadrebbe nella casistica della sentenza di cassazione di cui ci occupiamo. Da qui a dire che si possano riavere gli interessi indietro il passo è molto lungo. Certamente se il contraente fosse in difficoltà economiche e non avesse pagato alcune rate e la banca attaccasse legalmente il proprietario dell'immobile, quest'ultimo avrebbe in questa sentenza uno strumento di difesa efficace.
Ma non sempre è così semplice perché per fare una verifica corretta bisognerebbe valutare una serie di altri fattori tra i quali solo un professionista, ragioniere o commercialista, o un'associazione di consumatori è in grado di districarsi. Magari dopo un "passaggio" bonario presso la propria filiale bancaria per chiedere lumi mostrandosi, però, poco accondiscendenti a farsi blandire o ad accontentarsi di risposte evanescenti e responsabilizzando il bancario di turno.

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