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Imposta regionale sulle emissioni sonori degli aeromobili, un progetto di legge

Di Redazione VicenzaPiù Giovedi 28 Marzo 2013 alle 18:14 | 0 commenti

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Gruppo consiliare Federazione della Sinistra Veneta/PRC Sinistra Europea  -  La Federazione della Sinistra ha presentato oggi il progetto di legge che prevede l'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) anche nella nostra Regione a partire dal 1° gennaio 2013, dopo l'introduzione in Lombardia ed Emilia Romagna.

L’IRESA è il tributo di scopo che ogni compagnia aerea deve pagare in base alle emissioni sonore dei velivoli ed è destinata al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento e all’eventuale indennizzo alle popolazioni residenti nelle vicinanze degli aeroporti.
Dopo che la legge finanziaria regionale ha sospeso anche per il 2013 l’applicazione dell’imposta, un'ordine del giorno, presentato dal cons. Pietrangelo Pettenò e approvato a larga maggioranza, ha impegnato la Giunta a predisporre gli atti legislativi e regolamentari affinchè l'IRESA possa essere attuata anche nella nostra Regione a partire dal 1° gennaio 2013.
Ora che il testo è stato presentato, la parola passa all'aula e si auspica, dopo l'approvazione del predetto ordine del giorno, che anche questo progetto di legge venga approvato da tutti i gruppi consiliari.

A seguire il testo completo del progetto di legge:

 

R e l a z i o n e

 

       L’uso degli aeroporti da parte di soggetti pubblici e privati comporta il pagamento di diritti aeroportuali sia per l’approdo, la partenza, la sosta ed il ricovero degli aeromobili sia per l’imbarco dei passeggeri. La legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, disciplina la misura di tali diritti, il regime delle esenzioni, la graduale soppressione delle agevolazione preesistenti, la procedura per l’aggiornamento biennale del loro importo. Le modalità per l’accertamento, riscossione e versamento sono precisate nel regolamento d’esecuzione (DPR 15 novembre 1982, n. 1085), mentre all’aggiornamento della determinazione tariffaria dei diritti aeroportuali si procede con decreto interministeriale del Ministero dei trasporti e delle finanze (da ultimo DI 14 novembre 2000, n. 140T). Con la legge n. 165/1990, norma di carattere esclusivamente fiscale, intitolata “Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell’IVA e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti” il legislatore, all’articolo 10, comma 1, ha istituito un’imposta erariale, in aggiunta ai diritti aeroportuali previsti dalla legge n. 324/1976.

       La stessa legge n. 165/1990, all’art. 10 comma 4, prevede che il 65 per cento di dette entrate sia finalizzato alla tutela dell’ambiente e, più precisamente, che: “una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultati in sede consuntiva è assegnata nell’anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell’Ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell’ambiente”.

       La legge rinviava ad un apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso (e, quindi, entro il 28 giugno 1990), la regolamentazione dell’accertamento della riscossione e del versamento dell’imposta nonché la misura dell’aliquota. Tale DPR è stato in realtà emanato più di tre anni dopo (DPR 26 agosto 1993, n. 434, pubblicato sulla GU del 5 novembre 1993).

       Conseguentemente, l’imposta erariale ha trovato di fatto applicazione a partire dall’esercizio finanziario 1994, quando per la prima volta sono stati iscritti a consuntivo i proventi dell’imposta con l’imputazione al capo XV - capitolo n. 2166 (Ministero dei trasporti e della navigazione).

       La quantificazione di detta imposta viene stabilita dall’articolo 1 del regolamento di attuazione (DPR n. 434/1993) in percentuali fisse commisurate alla rumorosità degli aeromobili e graduata secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.

       I soggetti competenti all’accertamento, riscossione e versamento dell’imposta aggiuntiva venivano individuati nel direttore della circoscrizione relativamente agli aeroporti gestiti dallo Stato, e negli enti e società di gestione per gli aeroporti da questi gestiti in forza di leggi speciali.

       Successivamente, la legge 3 agosto 1995, n. 351 si prevedeva all’articolo 1 comma 6 ter che l’accertamento, riscossione ed il versamento dell’imposta erariale, istituita con l’articolo 10 della legge n. 165/1990, era di competenza degli enti e società di gestione di interi complessi aeroportuali.

       La legge n. 351/1995 non ha ancora trovato completa attuazione nonostante l’avvenuta emanazione del DM 12 novembre 1997, n. 521 pubblicato sulla GU n. 83 del 9 aprile 1998 e della circolare 16 ottobre 1998, n. 13775 AC pubblicata sulla GU del 29 settembre 1998.

       Più recentemente il collegato alla Finanziaria 2000, legge 21 novembre 2000, n. 342, (articolo 90 e seguenti) ha soppresso sia l’imposta derivante dal DPR n. 434/93, che l’imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all’articolo 18 della legge n. 449/1997, istituendo, con effetto dall’anno 2001, l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA).

       L’imposta, determinata sulla base dell’emissione sonora dell’aeromobile civile come indicata nelle norme di certificazione acustica internazionale, è destinata prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nelle vicinanze degli aeroporti, di cui alle zone A e B come definite dal decreto del Ministro dell’ambiente del 31 ottobre 1997. Le modalità applicative dell’imposta dovevano essere stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell’ambiente da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.

       L’articolo 90, comma 4, della citata legge n. 342/2000, richiedeva un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro dell’ambiente per stabilire le modalità applicative dell’imposta. Da allora tuttavia il decreto non è ancora intervenuto ed a tale proposito, con deliberazione n. 30 del 28 dicembre 2010, la Corte dei conti ha deliberato una indagine al fine di conoscere quali ragioni di ordine sostanziale o procedimentale hanno impedito l’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’IRESA.

       Con deliberazione n. 7/2012/G la Corte dei conti in sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato I, II e Collegio per il controllo sulle entrate nell’adunanza del 17 maggio 2012, ha approvato, con le modifiche apportate dal Collegio in Camera di consiglio la relazione concernente “Mancata emanazione delle modalità applicative dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aerei”.

       La relazione, dopo accurata disamina della evoluzione normativa della questione, sottolinea come le Regioni, sia a statuto ordinario che speciale, non abbiano compreso che, a seguito di modifica legislativa, non era più necessario il decreto attuativo di cui precedentemente argomentato, per dare attuazione al tributo, evidenziando la poca sensibilità dimostrata in relazione all’aspetto sostanziale della vicenda rappresentato dalla composizione dell’assetto dei diversi interessi cui l’attuazione delle disposizioni relative all’IRESA tende.

       Il legislatore, infatti, è intervenuto sulla materia: in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, l’articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, ha trasformato, tra gli altri tributi, l’imposta in questione in tributo proprio regionale a decorrere dal 1° gennaio 2013.

       Nella relazione della Corte dei conti si riporta la risposta all’interrogazione parlamentare n. 4-08703, resa nella seduta della Camera del 24 marzo 2011, in cui il Governo testualmente ha affermato, sulla base di quanto rappresentato dalla competente direzione ministeriale, che “il Ministero dell’economia e delle finanze ritiene pleonastica l’emanazione del decreto ministeriale di cui al predetto articolo 90, comma 4, della citata legge 342 del 1990, alla luce di quanto previsto dal nuovo Titolo V della Costituzione. Infatti, l’articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera e), prevede la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato; il successivo comma 3 dello stesso articolo 117 dispone che sono materie di legislazione concorrente, tra le altre, l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Inoltre, il comma 6 dell’articolo 117 attribuisce alle regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente. Infine, l’articolo 119 della Costituzione afferma che le regioni hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.

       Dall’analisi delle norme summenzionate, così come interpretate da costante giurisprudenza della Corte costituzionale, si evince che la disciplina sostanziale dei tributi definiti come regionali dalle singole leggi istitutive è riservata alla competenza statale mentre la loro attuazione può essere lasciata alle regioni nel pieno rispetto dei vincoli primari posti dal legislatore che, nel caso in esame, sono esplicitati dalla stessa legge n. 342 del 2000, articolo 90 e seguenti.

       L’art. 8 comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 disponeva, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la trasformazione in tributi propri di una serie di tributi regionali, tra cui anche l’IRESA.

       La Regione Veneto non ha dato ancora effettiva attuazione all’IRESA, prevedendo addirittura nella legge finanziaria regionale 2013 la sospensione dell’applicazione, in quanto, secondo il Capo di Gabinetto del Ministero dell’economia, l’imposta necessita di prescrizioni generali finalizzate a garantirne l’uniforme applicazione nel territorio nazionale.

       Con deliberazione n. 16 del 21 e 22 marzo 2013 il Consiglio regionale ha approvato tuttavia  un ordine del giorno che impegna la Giunta a predisporre tutti gli atti legislativi e regolamentari affinché l’IRESA possa essere attuata anche nella nostra Regione e a valutare il recupero del gettito dell’’imposta anche per quanto riguarda gli anni precedenti.

       In assenza, quindi, di tempestive decisioni da parte del Governo, è necessario applicare l’IRESA nel Veneto, come hanno fatto le regioni Emilia Romagna e Lombardia a partire dal 1° gennaio 2013, destinando il gettito alla realizzazione di sistemi di monitoraggio acustico ed epidemiologico, nonché a misure specifiche di mitigazione dell’inquinamento ambientale e indennizzo delle popolazioni residenti nelle vicinanze degli aeroporti.


IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI

 

Art. 1 - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.

1. L’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è istituita quale tributo proprio regionale.

 

Art. 2 - Soggetto obbligato e presupposto dell’imposta.

1. L’IRESA è dovuta, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per l’emissione sonora prodotta dagli aeromobili civili dall’esercente dell’aeromobile, come individuato nell'articolo 874 del codice della navigazione, per ogni singolo decollo e per ogni singolo atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), in base al “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti”, o direttamente gestiti dallo stesso ENAC.

2. Ai sensi dell'articolo 876 del codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.

 

Art. 3 - Accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta.

1. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile e, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del trimestre in cui si è costituito il presupposto impositivo.

2. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l’accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

3. I soggetti di cui al comma 2:

a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;

b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

4. L’inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, comporta, per i soggetti di cui al comma 2, l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di 1.000,00 euro e massima di 5.000,00 euro secondo le modalità applicative di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.

5. Sulle somme incassate e non riversate alla prescritta scadenza sono dovuti gli interessi nella misura dell'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.

6. La Giunta regionale definisce, previo parere della commissione consiliare competente, con proprio atto le modalità di riversamento, di trasmissione e composizione dei flussi e può disporre in merito alla stipulazione di uno specifico atto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2 per la riscossione dell’imposta.

 

Art. 4 - Esenzioni dall’imposta.

1. Sono esenti dall'applicazione dell’imposta:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;

b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all’art. 789 del codice della navigazione;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all’Aero club d’Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d’Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;

i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) non superiore a kg. 4.500;

l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).

 

Art. 5 - Determinazione dell’imposta.

1. L’imposta è determinata tenendo conto del peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) e del livello delle emissioni sonore dell’aeromobile, accertate all’atto dell’immatricolazione dell’aeromobile, previste dall’'annesso 16 volume I della Convenzione civile internazionale ICAO, nelle seguenti misure:

a) classe 1: euro 0,62 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 0,82 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli 2, 3, 4 dell'annesso 16 volume I dell’ICAO;

b) classe 2: euro 0,46 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 0,60 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso 16 volume I dell’ICAO;

c) classe 3: euro 0,16 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 0,20 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 3 dell’annesso 16 volume I dell’ICAO.

2. Per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 3 dell’annesso 16 volume I dell’ICAO che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo, differenza tra valore limite e valore di certificazione dell'aeromobile, maggiore o uguale a 5 EPNdB, l’imposta è determinata nella misura fissata per la classe 3, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, con la riduzione del 25 per cento.

3. Per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 4 dell’annesso 16 volume I dell’ICAO, l’imposta è determinata nella misura fissata per la classe 3, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, con la riduzione del 50 per cento.

 

Art. 6 – Sanzioni.

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell’IRESA da parte dei soggetti di cui all’articolo 2 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

Art. 7 - Destinazione del gettito.

1. Le entrate derivanti dall’applicazione dell’IRESA, al netto dei costi delle convenzioni di cui all’articolo 3, comma 6, sono destinate al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo per i residenti nelle zone A e B dell’intorno aeroportuale, come definite dal decreto del Ministro dell’ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997.

 

 


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